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Homepage > Creare e gestire l'impresa > Iscriversi al Registro imprese > Accertamento violazioni amministrative

Violazioni amministrative

 

Nel caso di tardiva od omessa presentazione di denunce o depositi di atti, il Registro delle Imprese provvede all’applicazione delle sanzioni così come stabilite dalle normative vigenti.

 

LA FONTE DELL'OBBLIGO

La legge 11 novembre 2011, n.180
pubblicata sulla G.U. n.265 del 14 novembre 2011 (in vigore dal 15 novembre 2011), al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni ed ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle Imprese,  all’art.9 ha modificato l’art.2630 C.C. come segue:
«Art. 2630.  -  (Omessa  esecuzione  di  denunce,  comunicazioni  e depositi). - Chiunque, essendovi  tenuto  per  legge  a  causa  delle funzioni rivestite in una societa'  o  in  un  consorzio,  omette  di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni  o  depositi presso il registro delle imprese,  ovvero  omette  di  fornire  negli atti, nella corrispondenza e nella rete  telematica  le  informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto  comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  103  euro  a 1.032 euro.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito  avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se  si  tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,   la   sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo».


TARDIVE DENUNCE: società e consorzi

Per le violazioni relative a tardate denunce, comunicazioni o depositi è previsto un importo minimo di € 103,00 ed un importo massimo di € 1.032,00 con la conseguenza che il pagamento in misura ridotta (liberatorio) ammonta ad € 206,00 (Legge 689/81: Art. 16 (Pagamento in misura ridotta):  e' ammesso il pagamento di una somma in misura  ridotta  pari  alla terza parte del massimo della sanzione  prevista  per  la  violazione  commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo  della  sanzione edittale, oltre alle spese del  procedimento,  entro  il  termine  di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi  e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione).

I nuovi importi vengono applicati agli adempimenti per i quali il 14.11.2011 era l’ultimo giorno utile per il deposito nei termini (quindi, il 15 novembre 2011 era il primo giorno oltre i termini): per gli adempimenti che al 14.11.2011 risultavano già sanzionabili, verrà invece applicata la precedente disposizione normativa ed i relativi importi.

Riepilogando:

Sanzioni pecuniarie applicate per omesse/tardive esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi al Registro Imprese di società e consorzi (con esclusione dei bilanci)

 
Primo giorno
fuori termine
Normativa di riferimentoSanzionePagamento liberatorio (*)

Fino al

14.11.2011

(compreso)

Art. 2630 C.C.nella precedente versione

Min. € 206,00

 Max € 2.065,00

 

€ 412,00

Dal 15.11.2011

(compreso)

Art. 2630 C.C. come modificato dalla L.180/2011

Min. € 34,33

Max € 344,00

Se la denuncia è presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine
_________________

Min. € 103,00

Max € 1.032,00

Se la denuncia è presentata oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine

 

 

 

€ 68,66

_________________

 

€ 206,00

Sanzioni pecuniarie applicate per omesso/tardivo deposito del bilancio al Registro Imprese

 
Primo giorno
fuori termine
Normativa di riferimentoSanzionePagamento liberatorio (*)

Fino al

14.11.2011

(compreso)

Art. 2630 C.C.c.2 nella precedente versione

Min. € 274,67

 Max € 2.753,33

 

€ 549,34

Dal 15.11.2011

(compreso)

Art. 2630 C.C. c.2 come modificato dalla L.180/2011

Min. € 45,78

Max € 458,67

Se la denuncia è presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine

__________________________

Min. € 137,33

Max € 1.376,00

Se la denuncia è presentata oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine

 

 

 

€ 91,56

_________________

 

€ 274,66

*Il pagamento liberatorio è ammesso se effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e chiude il procedimento sanzionatorio.

TARDIVE DENUNCE: imprese individuali

Per tutte le violazioni a carico degli imprenditori individuali, si applica quanto previsto dall’art.2194 C.C. (Art.2194 C.C.: Inosservanza dell’obbligo di iscrizione – Salvo quanto disposto dall’art.2630, chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l’ammenda da € 10,00 ad € 516,00). Ne consegue che l’importo della sanzione, in caso di pagamento in misura ridotta, è pari ad € 20,00.

TARDIVE DENUNCE AL REA

Il R.E.A. è il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative al quale devono essere presentate le denunce previste dalle norme vigenti da parte degli esercenti di tutte le attività economiche, nonché da parte degli imprenditori con sede principale all’estero, che aprono nel territorio nazionale unità locali.
La denuncia va effettuata entro 30 giorni dalla data dell’evento.
In caso di inottemperanza dei soggetti obbligati, è applicata una sanzione pecuniaria il cui importo varia in base all’entità del ritardo. Se la denuncia è presentata entro i primi 30 giorni dalla scadenza del termine (quindi, dal 31° al 60° giorno oltre il termine), la sanzione sarà pari ad  € 30,00.
Se il ritardo è superiore a 30 giorni (quindi, dal 61° giorno in poi), l’importo della sanzione sarà pari ad € 154,00.
Qualora i trasgressori si avvalgano della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale, gli importi sono ridotti ad un terzo della sanzione edittale.

Riepilogando:

Sanzioni pecuniarie applicate per omesse/tardive denunce e comunicazioni al R.E.A. (Repertorio economico amministrativo)  (Mod. I2 - S5 - UL - R)

 
Giorni di ritardoSanzionePagamento liberatorio (*)
Dal 31° al 60° giorno oltre il termine€ 30,00€ 10,00
Dal 61° giorno oltre il termine€ 154,00€ 51,33

*Il pagamento liberatorio è ammesso se effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e chiude il procedimento sanzionatorio.

I SOGGETTI SANZIONABILI

L’obbligato principale

  • Per le società ed i consorzi, l’art.2630 C.C. individua l’obbligato principale in “chiunque sia tenuto per legge, a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ad eseguire una denuncia, una comunicazione od un deposito al Registro delle Imprese”. Pertanto, il soggetto sanzionabile è da ricercare nella norma specifica che individua puntualmente i soggetti tenuti a presentare le denunce, comunicazioni e depositi. Esempio: l’art.2383 C.C. individua nell’amministratore nominato il soggetto tenuto a presentare la denuncia della propria nomina al R.I. Quindi, in caso di tardata denuncia, il soggetto sanzionabile è l’amministratore nominato o confermato.
    Anche i notai sono soggetti attivi dell’illecito, in base all’art.2194 C.C.
    Ne consegue che i notai sono ritenuti responsabili e quindi soggetti a sanzione amministrativa in tutti i casi in cui la legge contempli un esplicito obbligo a loro carico.
    Esempio: l’art.2330 C.C. per deposito atto costitutivo e iscrizione di società per azioni.
  • Per gli enti collettivi diversi da società e consorzi che svolgono attività commerciale, gli obbligati sono gli amministratori (art.7 c.2 D.M. 09/03/1982)
  • Per le imprese individuali, l’obbligato principale si identifica con il titolare.

L’obbligato solidale (art.6 L.689/81)

“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privato di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Ciò significa che la società, in quanto responsabile in solido con gli autori della violazione, è tenuta al versamento complessivo delle sanzioni comminate ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui gli obbligati principali non abbiano provveduto personalmente al pagamento della sanzione loro inflitta. 

IL VERBALE DI ACCERTAMENTO

Il verbale di accertamento è l’atto con cui l’organo accertatore contesta formalmente all’obbligato, mediante notifica, la violazione di un illecito amministrativo. Il sanzionato, al quale è stato regolarmente notificato il verbale di accertamento, ha due possibilità:

1) estinguere il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla notifica;

oppure

2) entro 30 giorni dalla notifica, presentare una memoria difensiva in carta semplice al Servizio Regolazione del mercato - Ufficio Protesti e Sanzioni e chiedere di essere sentito.

IL PAGAMENTO LIBERATORIO

La sanzione deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento utilizzando il modello F23 che viene trasmesso all’obbligato principale unitamente al verbale stesso. L’obbligato in solido, invece, riceverà, per conoscenza, solo il verbale di accertamento. Ne consegue che, in caso di pagamento da parte dell’obbligato in solido, lo stesso dovrà munirsi di un modello F23 in bianco da compilare con i dati propri nonché di un bollettino c/c postale per le spese di notifica.

Il modello F23 può essere pagato su tutto il territorio nazionale presso:

- Esattorie
- Banche
- Uffici postali

Unitamente al verbale ed al modello F23, l’obbligato principale riceverà  un bollettino precompilato c/c postale n° 10618270 intestato a C.C.I.A.A. – Via Mentana, 27 – 27100 PAVIA – Causale: Verbale di accertamento n°…..  relativo alle spese di notifica di € 9,50.

Il verbale di accertamento può anche essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata, che risulta dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. In tal caso, non saranno dovute le spese di notifica.

ATTENZIONE - Al fine di permettere all’Ufficio di registrare l’avvenuto pagamento, l’utente che ha provveduto ad effettuare il pagamento liberatorio dovrà consegnare agli sportelli -  o trasmettere  via mail  all’indirizzo registro.imprese@pv.camcom.it  - copia del modello F23 con gli estremi di pagamento e l’attestazione del bollettino postale relativo alle spese di notifica.

GLI SCRITTI DIFENSIVI

Gli scritti difensivi in carta semplice devono essere presentati al Servizio Regolazione del Mercato – Ufficio Protesti e Sanzioni da ciascun sanzionato, entro 30 giorni dalla notifica della violazione, con facoltà di essere sentiti. In caso di società o ente collettivo, è possibile presentare un unico scritto difensivo, in nome e per conto di tutti i sanzionati (o di coloro fra questi che intendono far valere le proprie memorie), sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare dello studio professionale il quale, munito di delega firmata dal legale rappresentante, cura gli interessi della società.

Norme di riferimento:

- R.D. 20/09/1934 N.2011
- L. n° 630 del 4/11/1981
- L. n° 689 del 24/11/1981
- D.M. 09/03/1982
- L. n° 435 del 26/10/1987
- Legge 11 novembre 2011, n° 180


A chi rivolgersi

Registro Imprese - ufficio gestione procedure d'ufficio 

via Mentana 27 - 27100 Pavia – PIANO TERRA

Tel.: 0382/393339 - 272 - 221
E-mail: verbaliri.pv@cmp.camcom.it

Responsabile verbali di accertamento: Carla Biani

 

Ultima modifica: 15/4/2025


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