Nel caso di tardiva od omessa presentazione di denunce o depositi di atti, il Registro delle Imprese provvede all’applicazione delle sanzioni così come stabilite dalle normative vigenti.
LA FONTE DELL'OBBLIGO
La legge 11 novembre 2011, n.180 pubblicata sulla G.U. n.265 del 14 novembre 2011 (in vigore dal 15 novembre 2011), al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni ed ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle Imprese, all’art.9 ha modificato l’art.2630 C.C. come segue:
«Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo».
TARDIVE DENUNCE: società e consorzi
Per le violazioni relative a tardate denunce, comunicazioni o depositi è previsto un importo minimo di € 103,00 ed un importo massimo di € 1.032,00 con la conseguenza che il pagamento in misura ridotta (liberatorio) ammonta ad € 206,00 (Legge 689/81: Art. 16 (Pagamento in misura ridotta): e' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione).
I nuovi importi vengono applicati agli adempimenti per i quali il 14.11.2011 era l’ultimo giorno utile per il deposito nei termini (quindi, il 15 novembre 2011 era il primo giorno oltre i termini): per gli adempimenti che al 14.11.2011 risultavano già sanzionabili, verrà invece applicata la precedente disposizione normativa ed i relativi importi.
Riepilogando:
Sanzioni pecuniarie applicate per omesse/tardive esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi al Registro Imprese di società e consorzi (con esclusione dei bilanci)
Primo giorno fuori termine | Normativa di riferimento | Sanzione | Pagamento liberatorio (*) |
---|---|---|---|
Fino al 14.11.2011 (compreso) | Art. 2630 C.C.nella precedente versione | Min. € 206,00 Max € 2.065,00 |
€ 412,00 |
Dal 15.11.2011 (compreso) | Art. 2630 C.C. come modificato dalla L.180/2011 | Min. € 34,33 Max € 344,00 Se la denuncia è presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine Min. € 103,00 Max € 1.032,00 Se la denuncia è presentata oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine |
€ 68,66 _________________
€ 206,00 |
Sanzioni pecuniarie applicate per omesso/tardivo deposito del bilancio al Registro Imprese
Primo giorno fuori termine | Normativa di riferimento | Sanzione | Pagamento liberatorio (*) |
---|---|---|---|
Fino al 14.11.2011 (compreso) | Art. 2630 C.C.c.2 nella precedente versione | Min. € 274,67 Max € 2.753,33 |
€ 549,34 |
Dal 15.11.2011 (compreso) | Art. 2630 C.C. c.2 come modificato dalla L.180/2011 | Min. € 45,78 Max € 458,67 Se la denuncia è presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine __________________________ Min. € 137,33 Max € 1.376,00 Se la denuncia è presentata oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine |
€ 91,56 _________________
€ 274,66 |
*Il pagamento liberatorio è ammesso se effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e chiude il procedimento sanzionatorio.
TARDIVE DENUNCE: imprese individuali
Per tutte le violazioni a carico degli imprenditori individuali, si applica quanto previsto dall’art.2194 C.C. (Art.2194 C.C.: Inosservanza dell’obbligo di iscrizione – Salvo quanto disposto dall’art.2630, chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l’ammenda da € 10,00 ad € 516,00). Ne consegue che l’importo della sanzione, in caso di pagamento in misura ridotta, è pari ad € 20,00.
TARDIVE DENUNCE AL REA
Il R.E.A. è il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative al quale devono essere presentate le denunce previste dalle norme vigenti da parte degli esercenti di tutte le attività economiche, nonché da parte degli imprenditori con sede principale all’estero, che aprono nel territorio nazionale unità locali.
La denuncia va effettuata entro 30 giorni dalla data dell’evento.
In caso di inottemperanza dei soggetti obbligati, è applicata una sanzione pecuniaria il cui importo varia in base all’entità del ritardo. Se la denuncia è presentata entro i primi 30 giorni dalla scadenza del termine (quindi, dal 31° al 60° giorno oltre il termine), la sanzione sarà pari ad € 30,00.
Se il ritardo è superiore a 30 giorni (quindi, dal 61° giorno in poi), l’importo della sanzione sarà pari ad € 154,00.
Qualora i trasgressori si avvalgano della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale, gli importi sono ridotti ad un terzo della sanzione edittale.
Riepilogando:
Sanzioni pecuniarie applicate per omesse/tardive denunce e comunicazioni al R.E.A. (Repertorio economico amministrativo) (Mod. I2 - S5 - UL - R)
Giorni di ritardo | Sanzione | Pagamento liberatorio (*) |
---|---|---|
Dal 31° al 60° giorno oltre il termine | € 30,00 | € 10,00 |
Dal 61° giorno oltre il termine | € 154,00 | € 51,33 |
*Il pagamento liberatorio è ammesso se effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e chiude il procedimento sanzionatorio.
I SOGGETTI SANZIONABILI
L’obbligato principale
L’obbligato solidale (art.6 L.689/81)
“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privato di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Ciò significa che la società, in quanto responsabile in solido con gli autori della violazione, è tenuta al versamento complessivo delle sanzioni comminate ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui gli obbligati principali non abbiano provveduto personalmente al pagamento della sanzione loro inflitta.
IL VERBALE DI ACCERTAMENTO
Il verbale di accertamento è l’atto con cui l’organo accertatore contesta formalmente all’obbligato, mediante notifica, la violazione di un illecito amministrativo. Il sanzionato, al quale è stato regolarmente notificato il verbale di accertamento, ha due possibilità:
1) estinguere il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla notifica;
oppure
2) entro 30 giorni dalla notifica, presentare una memoria difensiva in carta semplice al Servizio Regolazione del mercato - Ufficio Protesti e Sanzioni e chiedere di essere sentito.
IL PAGAMENTO LIBERATORIO
La sanzione deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento utilizzando il modello F23 che viene trasmesso all’obbligato principale unitamente al verbale stesso. L’obbligato in solido, invece, riceverà, per conoscenza, solo il verbale di accertamento. Ne consegue che, in caso di pagamento da parte dell’obbligato in solido, lo stesso dovrà munirsi di un modello F23 in bianco da compilare con i dati propri nonché di un bollettino c/c postale per le spese di notifica.
Il modello F23 può essere pagato su tutto il territorio nazionale presso:
- Esattorie
- Banche
- Uffici postali
Unitamente al verbale ed al modello F23, l’obbligato principale riceverà un bollettino precompilato c/c postale n° 10618270 intestato a C.C.I.A.A. – Via Mentana, 27 – 27100 PAVIA – Causale: Verbale di accertamento n°….. relativo alle spese di notifica di € 9,50.
Il verbale di accertamento può anche essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata, che risulta dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. In tal caso, non saranno dovute le spese di notifica.
ATTENZIONE - Al fine di permettere all’Ufficio di registrare l’avvenuto pagamento, l’utente che ha provveduto ad effettuare il pagamento liberatorio dovrà consegnare agli sportelli - o trasmettere via mail all’indirizzo registro.imprese@pv.camcom.it - copia del modello F23 con gli estremi di pagamento e l’attestazione del bollettino postale relativo alle spese di notifica.
GLI SCRITTI DIFENSIVI
Gli scritti difensivi in carta semplice devono essere presentati al Servizio Regolazione del Mercato – Ufficio Protesti e Sanzioni da ciascun sanzionato, entro 30 giorni dalla notifica della violazione, con facoltà di essere sentiti. In caso di società o ente collettivo, è possibile presentare un unico scritto difensivo, in nome e per conto di tutti i sanzionati (o di coloro fra questi che intendono far valere le proprie memorie), sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare dello studio professionale il quale, munito di delega firmata dal legale rappresentante, cura gli interessi della società.
Norme di riferimento:
- R.D. 20/09/1934 N.2011
- L. n° 630 del 4/11/1981
- L. n° 689 del 24/11/1981
- D.M. 09/03/1982
- L. n° 435 del 26/10/1987
- Legge 11 novembre 2011, n° 180
Registro Imprese - ufficio gestione procedure d'ufficio
via Mentana 27 - 27100 Pavia – PIANO TERRA
Tel.: 0382/393339 - 272 - 221
E-mail: verbaliri.pv@cmp.camcom.it
Responsabile verbali di accertamento: Carla Biani
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