La Questura di Pavia - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale precisa che la licenza di cui all'art. 7 della legge 31 luglio 2005 non è necessaria per i servizi di telefonia in voce e per i servizi di concessione alla rete internet offerti agli alloggiati mediante le comuni linee telefoniche accessibili dalla camere d'alloggio.
Per tali servizi si conferma che gli obblighi di identificazione degli utenti e di registrazione dei relativi dati sono da considerarsi assolti mediante le procedure previste dall'art. 109 del T.U.P.L.S.
La licenza di cui all'art. 7, invece, è necessaria nei casi in cui i servizi di connessione alla rete sono offerte nelle aree aperte al pubblico.
In tali casi, gli obblighi di registrazione ed identificazione dei clienti diversi dalla persone alloggiate e gli altri obblighi previsti dal decreto ministeriale del 16 agosto 2005 vannno assolti con le modalità previste dal medesimo decreto.
Per informazioni: Questura di Pavia, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, 0382 512753, fax 0382 512517
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